Nessuno potrà più dire: Il femminicidio non esiste!
Il femminicidio è ufficialmente entrato nel codice penale. Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 2 dicembre 2025, la Legge 2 dicembre 2025, n. 181: “Introduzione del delitto di femminicidio e altri interventi normativi per il contrasto alla violenza nei confronti delle donne e per la tutela delle vittime“.
Il provvedimento è entrato in vigore il 17 dicembre 2025.
Con questa scelta il legislatore supera la qualificazione neutra dell’omicidio e riconosce esplicitamente la matrice di genere di una specifica forma di violenza, attribuendole un autonomo rilievo giuridico.
LA LEGGE IN SINTESI
La legge 2 dicembre 2025, n. 181, interviene in modo organico sul contrasto alla violenza contro le donne, introducendo per la prima volta nell’ordinamento penale italiano il femminicidio come reato autonomo e rafforzando, al tempo stesso, il sistema delle tutele penali e processuali collegate alla violenza di genere.
Il fulcro del provvedimento è l’inserimento nel Codice penale del nuovo articolo 577-bis, che definisce il delitto di femminicidio. La norma qualifica come femminicidio l’uccisione di una donna quando il fatto è commesso per motivi di odio, discriminazione, dominio, controllo o possesso in quanto donna, oppure come conseguenza del rifiuto della vittima di instaurare o proseguire una relazione affettiva. In questi casi la pena prevista è l’ergastolo.
Accanto alla nuova fattispecie, la legge modifica numerose disposizioni del Codice penale introducendo o rafforzando circostanze aggravanti legate alla discriminazione e all’odio di genere.
Tali aggravanti si applicano a diversi reati già esistenti, come i maltrattamenti contro familiari e conviventi o non più conviventi nei casi previsti dalla legge (art. 572 c.p.), la violenza sessuale (artt. 609-bis e ss. c.p.), gli atti persecutori (art. 612-bis c.p.) e altri delitti contro la persona.
In questo modo la legge non interviene solo quando la violenza arriva all’uccisione, ma riconosce e sanziona la logica di violenza di genere già nelle condotte precedenti, inserendola stabilmente in tutto il sistema penale.
Il provvedimento interviene anche sul Codice di procedura penale, rafforzando le garanzie riconosciute alla persona offesa nei procedimenti per reati di violenza di genere. Sono potenziati i diritti informativi della vittima, le modalità di partecipazione al processo e alcune competenze del giudice, con l’intento di assicurare una gestione più attenta e consapevole della posizione della vittima nel corso del procedimento penale.
Ulteriori disposizioni riguardano il trattamento penitenziario dei condannati per femminicidio e la tutela degli orfani di femminicidio.
La legge introduce infine un meccanismo di monitoraggio istituzionale, imponendo al Ministro della giustizia l’obbligo di presentare annualmente al Parlamento una relazione sull’applicazione delle nuove norme, con particolare attenzione al delitto di femminicidio e all’efficacia complessiva delle misure adottate.
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